Presso ogni Tribunale è istituito l'elenco dei Mediatori Familiari ex art 12 bis disp. att. cpc.
L'elenco è tenuto dal Presidente del Tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica e da un mediatore familiare, designato dalle associazioni professionali di mediatori familiari inserite nell'elenco tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico, che esercita la propria attività nel circondario del tribunale. Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del tribunale.
Giudice con funzioni presidenziali delegate
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
Sostituto Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Maria Elena Pinna
Funzionari Amministrativi referenti dell’attività, anche con funzioni di Segretario:
Email: cristiana.laera@giustizia.it
Email: federica.ciccarese@giustizia.it
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
CHI PUO'RICHIEDERLO
Possono chiedere l'iscrizione nell'elenco coloro che sono iscritti da almeno cinque anni a una delle associazioni professionali di mediatori familiari inserite nell'elenco tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico, sono forniti di adeguata formazione e di specifica competenza nella disciplina giuridica della famiglia nonché in materia di tutela dei minori e di violenza domestica e di genere e sono di condotta morale specchiata.
Sulle domande di iscrizione decide il comitato previsto dall'articolo 12 ter. Contro il provvedimento del comitato è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al comitato previsto nell'articolo 5.
DOVE SI RICHIEDEÈ possibile depositare la domanda di iscrizione all’albo in originale, nel formato cartaceo, in due modalità:
Presso la cancelleria civile, primo piano blocco A, previo appuntamento via mail con il funzionario addetto al servizio, (rif. mail cristiana.laera@giustizia.it )
Inviando una raccomandata a/r, destinata al
Tribunale di Vicenza
ufficio Albi ed Elenchi
via E. Gallo n. 24, 36100 VI
COSA OCCORREColoro che aspirano all'iscrizione nell'elenco devono presentare domanda al presidente del tribunale, corredata da una marca da bollo di euro 16,00, e dai seguenti documenti:
1) estratto dell'atto di nascita;
2) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;
3) certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale;
4) attestazione rilasciata dall'associazione professionale ai sensi dell'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 4;
5) i titoli e i documenti che l'aspirante intende allegare per dimostrare la sua formazione e specifica competenza.
COME SI SVOLGEPRIMO POPOLAMENTO
Le istanze di iscrizione destinate al primo popolamento dell’albo, possono essere depositate entro e non oltre il 20 maggio 2024, con delibera del comitato prevista in data 19 giugno 2024.
In seguito, sono individuati due archi temporali annuali per il deposito della domanda:
Dal 1 marzo al 30 aprile, con delibera del comitato nel mese di giugno/luglio;
Dal 1 settembre al 31 ottobre, con delibera del comitato nel mese di gennaio.
REVISIONE ELENCO
L'elenco è permanente. Ogni quattro anni il comitato provvede alla sua revisione per eliminare coloro per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti nell'articolo 12 quater o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio.
L'istanza di iscrizione all’albo dei Mediatori Familiari (Allegato 1) deve essere corredata da marca da bollo di 16.00€;
In caso di accoglimento della domanda, l’Ufficio chiederà il pagamento della tassa di iscrizione di € 168,00, dovuto una tantum, con bollettino postale su c/c n° 8003 intestato a “Agenzia delle Entrate” Tasse Concessioni Governative, con causale: iscrizione albo Delegati ex art.179 ter Disp. Att. c.p.c.