Per potere pubblicare un giornale o periodico è necessario procedere alla sua registrazione presso la cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi. La pubblicazione può realizzarsi con qualsiasi mezzo: su supporto cartaceo, informatico o via etere.
NORMATIVA DI RIFERIMENTOLegge 8 febbraio 1948, n.47, pubblicata sulla G.U. del 20 agosto 1948; Legge 7 marzo 2001, n. 62, pubblicata nella G.U. del 21 marzo 2001, n. 67.
CHI PUO'RICHIEDERLOLa richiesta di registrazione deve essere presentata utilizzando l’istanza allegata (fac-simile modulo A), sottoscritta dal proprietario, dal legale rappresentante (se persona giuridica) dal direttore responsabile, dall’editore (se diverso dal proprietario).
DOVE SI RICHIEDEEmail: registrostampa.tribunale.vicenza@giustizia.it
COSA OCCORREOltre all’istanza al Presidente del Tribunale in bollo da Euro 16,00 (fac-simile Modulo A) va allegata copia di documento di identità del proprietario o del legale rappresentante (se persona giuridica) e del direttore responsabile, nonché dell’editore (se persona diversa dal proprietario); per le ONLUS l’istanza va in carta libera;
Dichiarazione d’Obbligo in bollo da euro 16,00 (fac-simile modulo B) in carta libera per le ONLUS, ai sensi dell’art 5 della légge 8 febbraio 1948 n.47, inerente alle caratteristiche del periodico, sottoscritta dal proprietario, dall’editore (se persona diversa dal proprietario) e dal direttore responsabile.
Autocertificazione
Per le autocertificazioni si usi il modulo fac-simile C, allegando copia di un documento di identità valido del dichiarante. Per il direttore responsabile allegare anche copia del tesserino di iscrizione all’Ordine dei giornalisti.
Attestazione: Versamento tassa concessione governativa una tantum di Euro 168,00 da versare all’ufficio postale sul C.C.P. 8003 intestato Agenzia delle Entrate – centro operativo di Pescara tasse concessioni governative – Codice Tariffa 8213. Le ONLUS riconosciute sono esonerate dal pagamento di tale tassa. Le ONLUS dovranno produrre la prova della comunicazione alla direzione regionale delle Entrate del Ministero delle Finanze (qualora non ne siano esonerate) di cui all’art. 11 D.Lvo 460/97 al fine di ottenere l’esenzione dall’imposta di bollo e dalla tassa di concessione governativa.